BELLEZZA
= CRUDELTÀ...
NON SEMPRE, MA ATTENTI AI "TRUCCHI"
Approfondimenti:
Link:
Un tragico esempio di sfruttamento degli animali per la bellezza
e la medicina naturale: le fattorie della bile
Documento
word: Un esempio negativo: la Procter&Gamble
Documento
PDF: Un esempio negativo: la Procter&Gamble
Link:
LA TRAGEDIA DEGLI ORSI CINESI: notizie sulla loro liberazione (AnimalAsia)
OLS
consiglia:
LA SITUAZIONE ATTUALE
Da settembre 2004 c'è stato
il bando al commercio di cosmetici testati su animali fuori
dall'Unione quando esistono metodi alternativi - In Italia la
normativa è recepita a partire dall'11 marzo 2005; Dal
2009 ci sarebbe il bando totale del commercio per i cosmetici
ottenuti tramite la maggioranza dei test su animali; dal 2013,
bando totale ma eventualmente derogabile. Rimane aperta la questione
del marchio unico certificato che offre garanzie sicure sul
"non testato".
CHIARIMENTI SUL RECEPIMENTO
IN ITALIA DELLA NORMATIVA EUROPEA CONTRO I PRODOTTI COSMETICI
TESTATI SUGLI ANIMALI
L'annuncio del Governo e della stampa:
VIETATA LA VENDITA DI COSMETICI TESTATI
SU ANIMALI
E' stato approvato, in via definitiva dal Consiglio dei Ministri
n. 193 del 3 febbraio 2005, un decreto legislativo in materia
di prodotti cosmetici che rende non commercializzabili i prodotti
testati su animali, obbligatoria l'indicazione del periodo di
validità che fa seguito all'apertura del prodotto, proibita
l'utilizzazione
di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossigene,
obbligatoria l'indicazione in etichetta di alcune sostanze.
Il provvedimento prevede, a partire dall'11 marzo 2005, il divieto
del commercio di prodotti con etichettatura non conforme, mentre
quelli già immessi sul mercato potranno essere venduti
fino all'esaurimento delle scorte.
Link
al sito del Governo dove è stato pubblicato il dossier
relativo al recepimento della normativa
IL NOSTRO COMMENTO:
Il testo pubblicato sul sito del Governo
potrebbe far pensare che la sperimentazione su animali per
la produzione di cosmetici sia finalmente stata proibita,
una volta per tutte.
Purtroppo così non è.
Il decreto ministeriale (che arriva con 6
mesi di ritardo rispetto a quello già entrato in vigore
nella maggioranza degli altri Paesi UE) si riferisce infatti
solo al PRODOTTO, cioè alla fase di lavorazione durante
la quale le materie prime vengono trasformate in crema, ombretto,
shampoo ecc... Il decreto NON si riferisce invece alle MATERIE
PRIME che, se di nuova formulazione, devono essere testate
su animali OBBLIGATORIAMENTE (direttiva 76/768/CEE). Questo
obbligo è stato del resto ribadito dalla direttiva
CEE del 27 gennaio 2003 che autorizza la sperimentazione su
animali per ingredienti cosmetici fino al 2009 e, per tre
test in particolare, fino a data da definirsi.
Poichè i test su animali per i "prodotti"
(finiti e semilavorati) non sono più obbligatori da
quasi 30 anni e poichè nessuna azienda ha voglia di
spendere denaro inutilmente, se si escludono possibili eccezioni
da parte di alcune grosse multinazionali, il decreto non introduce
in realtà alcun cambiamento sostanziale rispetto a
quello che da tempo già avviene, in Italia come nel
resto dei Paesi europei: le aziende non testano nel corso
del processo produttivo ma acquistano ed utilizzano materie
prime che sono testate su animali da laboratori specializzati.
In sostanza, l'unico risvolto positivo di
questo decreto sarà la graduale scomparsa dall'etichetta
della dicitura attestante che il prodotto (finito) non è
testato su animali, dicitura che non ha mai garantito nulla
e che tanta confusione è riuscita a creare. Ai consumatori
animalisti non rimane che continuare ad affidarsi ai prodotti
di erboristeria e, in particolare, al nostro elenco di aziende
"no-cruelty".
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Cinquantamila animali l'anno muoiono
sfigurati da rossetti, intossicati da profumi, bruciati da creme.
Eppure sono più di 8.000 gli ingredienti già disponibili
per le aziende e centinaia i metodi alternativi di ricerca... Diversi
sondaggi svolti in tutta Europa hanno dimostrato che la maggioranza
delle persone non crede che sviluppare ancora nuovi cosmetici sia
un motivo valido per giustificare l’uccisione di animali.
Nonostante questo, il divieto di vendita di cosmetici sperimentati
su animali previsto per il 1998 da una Direttiva europea, ottenuta
negli anni scorsi grazie ad una grande Campagna internazionale condotta
dalle associazioni animaliste, è stato posticipato e rischia
di slittare ulteriormente: una scelta che condanna, fra atroci sofferenze,
più di 275.000 animali, quasi
150 al giorno.
Glossario:
LD50: test di tossicità
di una sostanza chimica consistente nel somministrare tale sostanza
in quantità crescenti a gruppi di animali fino a stabilire
la quantità sufficiente per uccidere la metà degli
animali cui è stata somministrata. Può essere usato
per la valutazione della tossicità acuta ma anche cronica.
Draize Test oculare: metodo di valutazione della
capacità di una sostanza di irritare i tessuti dell'occhio
umano, consistente nell'instillare la sostanza negli occhi dei conigli
albini per poi esaminare a distanza di vari giorni i danni che essa
provoca ai tessuti dell'occhio.
Draize Test cutaneo: metodo di valutazione della
capacità di una sostanza di irritare la cute umana consistente
nell'applicare la sostanza in esame sulla pelle depilata ed abrasa
di animali (in genere conigli o cavie) per poi valutare a distanza
di tempo l'irritazione provocata.
Test di cancerogenicità: test finalizzato
a stabilire se una sostanza è o meno cancerogena (per gli
animali su cui si sperimenta, non per l'uomo, ovviamente). Generalmente
vengono usati roditori ai quali viene fatta ingerire o inalare la
sostanza per un periodo anche di diversi anni. In seguito gli animali
vengono uccisi e sottoposti ad autopsia per stabilire la presenza
di eventuali tumori nei loro tessuti.
Sono passati oltre 8 anni e l’abolizione non è
ancora entrata in vigore nonostante siano stati ratificati scientificamente
tre metodi di sperimentazione alternativi. Non solo le associazioni
animaliste ma anche l’autorevole Parlamento di Strasburgo
ha condannato i rinvii affermando che “la Commissione europea
dà ripetutamente la precedenza ai profitti dell’industria
tralasciando la sofferenza e la vita degli animali, ignorando l’opinione
pubblica”. La Commissione Europea ha ora proposto di sostituire
il bando alla vendita con un semplice bando ai test cosmetici animali;
se tale indicazione venisse accolta si avrebbe come immediata conseguenza
il trasferimento dei laboratori al di fuori dei confini dell’Unione
Europea non risolvendo così in alcun modo il problema. Una
argomentazione diffusa a favore dei test cosmetici sugli animali
sostiene la necessità di garantire sicurezza ai consumatori.
E’ quindi importante sottolineare che il bando della vendita
di nuovi cosmetici testati sugli animali non compromette in alcun
modo la sicurezza dei cosmetici per i consumatori. Le società
possono introdurre nuovi prodotti sul mercato solo se questi corrispondono
ai severi requisiti di legge sulla sicurezza.
Dal 1976 è obbligatorio per legge (Direttiva europea
76/768/EEC) sperimentare su animali gli ingredienti dei prodotti
cosmetici. Non è attualmente possibile commercializzare un prodotto
cosmetico se i suoi ingredienti non sono stati testati su animali.
LEGGI
COSMETICI
Decreto Legislativo 24 aprile 1997 n.126
"Attuazione della direttiva 93/35/CEE recante la sesta modifica
alla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici e della direttiva
95/17/CE recante modalità di applicazione della direttiva
76/768/CEE riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti
nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici"
in GU n.112 del 16.5.1997
Attenzione: la Commissione Europea ha presentato una proposta di
VII emendamento alla Direttiva "base" sui cosmetici 76/768/CEE,
pubblicata in GUCE L262 del 27.9.1976, votata dal Parlamento Europeo
in prima lettura con modifiche il 3 aprile 2001.
Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000
che rinvia per la seconda volta il termine per il divieto della
sperimentazione animali di ingredienti o miscele di ingredienti
per prodotti cosmetici. Pubblicato in GUCE L145 del 20.6.2000.
Attuata con Decreto Ministeriale Sanità del 6 luglio 2000
e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.194 del 21.8.2000
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Esistono però delle ditte che dichiarano con la dicitura "Prodotto
non testato su animali", di non compiere esperimenti
su animali.
Com'è possibile?
Possono farlo, in quanto la legge non richiede che venga testato
il prodotto finito, ma ciò non toglie che gli ingredienti che lo
compongono siano stati testati da altre ditte (ad es. le ditte fornitrici
degli ingredienti).
Un altro modo di aggirare la legge forse il più diffuso è quello
di utilizzare ingredienti non nuovissimi; non è infatti necessario
sperimentare di nuovo su animali ingredienti che sono stati già
testati da un'altra ditta anni prima.
In sintesi: chi dichiara di non testare su animali, nella maggior
parte dei casi, utilizza ingredienti che altre ditte hanno testato
sugli animali precedentemente.
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